FAQ

IMPORTANTE: le seguenti informazioni non costituiscono consulenza legale.

È quindi sempre consigliabile richiedere informazioni ad un esperto di fiducia (notaio, avvocato) che possa fornire indicazioni precise, in base alle singole esigenze e situazioni personali e patrimoniali.

1) Cos’è il testamento?
Il testamento è un atto unilaterale con il quale il testatore esprime le proprie volontà su come disporre di tutto o parte del suo patrimonio, dopo la sua morte.
Il testamento è sempre revocabile.
Non è consentito un testamento orale.

2) Quanti tipi di testamento esistono?
Esistono diversi tipi di testamento: quelli ordinari, quelli speciali e il testamento internazionale.

3) Quali sono i testamenti ordinari?
Sono testamenti ordinari: il testamento olografo, il testamento pubblico e il testamento segreto, anche se quelli di gran lunga più utilizzati sono quello olografo e quello pubblico.

  • Testamento olografo
    Il testamento olografo è il testamento redatto direttamente dal testatore. Per essere valido è necessario che sia datato, scritto e sottoscritto interamente a mano dal testatore. Non si possono usare strumenti di scrittura meccanici o elettronici (ad es. macchina da scrivere o computer), né può essere scritto, sotto dettatura del testatore, da un terzo.
    Poiché non esistono modalità obbligatorie per la sua conservazione, il testamento olografo può essere conservato dallo stesso testatore. Però, per evitare che, dopo la morte, il testamento non venga trovato o venga alterato o distrutto (magari da chi ha interesse ad aprire una successione legittima), il testare può depositare il testamento presso un soggetto di fiducia, come ad esempio un notaio (poiché per la sua pubblicazione bisogna poi rivolgersi proprio a un notaio).

  • Testamento pubblico
    Il testamento pubblico viene redatto direttamente dal notaio, il quale, in presenza di due testimoni, trascrive le volontà del testatore.
    Il termine “pubblico” quindi non significa che il contenuto del testamento sarà divulgato, ma che sarà redatto da un pubblico ufficiale, cioè il notaio.
    Il testamento viene sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio e poi verrà conservato dal notaio, finché è in attività, e successivamente presso l’Archivio Notarile.
    Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena avuta notizia della morte del testatore, comunica l’esistenza del testamento agli eredi e ai legatari di cui conosce il domicilio o la residenza e poi provvede alla pubblicazione del testamento: da quel momento si potrà dare piena esecuzione al testamento.

    Il principale vantaggio del testamento pubblico rispetto a quello olografo sta nell’intervento del notaio, che può suggerire le soluzioni migliori per raggiungere il risultato voluto dal testatore, rispettando la normativa vigente.

    N.B.
    Tutti i testamenti, a prescindere dalla loro forma, hanno lo stesso valore, quindi il testamento redatto dal notaio vale quanto un testamento olografo.
    Pertanto, per revocare un precedente testamento pubblico è sufficiente un testamento olografo.

4) Cosa sono i testamenti speciali?
I testamenti speciali sono dichiarazioni rese, in circostanze particolari e tassativamente indicate dalla legge, dal testatore ad un pubblico ufficiale (od assimilato) il quale le redige per iscritto, con un’efficacia limitata nel tempo.

Sono testamenti speciali quelli redatti: in caso di malattia, calamità e infortuni; a bordo di nave o di aeromobile e i testamenti dei militari.

5) Cos’è il testamento internazionale?

Il testamento internazionale, disciplinato dalla legge n. 387 del 29 novembre 1990, è una forma di testamento che può essere utilizzata sia da italiani in Italia, sia da italiani all'estero, sia da stranieri in Italia. I requisiti formali del testamento internazionale sono i seguenti: ricevimento del testamento da parte di un notaio, da agenti consolari o diplomatici, alla presenza di due testimoni, sottoscrizione del testamento da parte del testatore, dei testimoni e del soggetto chiamato a ricevere il testamento, dichiarazione da parte del testatore di conoscere il contenuto del testamento, data del giorno in cui è stata apposta la firma del notaio o del diverso soggetto che riceve il testamento. Il testamento internazionale richiede la forma scritta ma non autografa e il contenuto del testamento non deve essere necessariamente rivelato.

6) Per fare testamento è necessario recarsi da un Notaio?

Non necessariamente: il testamento olografo può essere redatto da chiunque lo desideri e sia in grado di scrivere. Sarà necessario rivolgersi al notaio nel caso in cui si intenda o si debba redigere un testamento pubblico.

Per maggiori informazioni e per conoscere i notai che lavorano nella zona di interesse, si può chiamare l’ordine nazionale dei notai oppure visitare il sito www.notariato.it

7) Quanto costa fare testamento?

Il testamento olografo, poiché non necessita dell’intervento di un notaio, può essere redatto senza alcun costo. Però, è bene ricordare che, per essere valido, deve avere determinati requisiti di forma (vedi risposta n. 2).

Per essere sicuri della bontà delle proprie disposizioni, è consigliabile consultare un notaio. Fare testamento non è necessariamente difficile, ma è importante sentire un esperto affinché venga redatto correttamente e le proprie volontà possano quindi essere rispettate.

La parcella varia a seconda del professionista e della complessità dell’atto.

8) Chi può fare testamento?

Può fare testamento chi, al momento della redazione, è maggiorenne, non interdetto e comunque capace di intendere e di volere (il soggetto dichiarato inabile con sentenza, può fare testamento).

Per quanto riguarda il beneficiario di amministrazione di sostegno, non esiste una disposizione specifica in merito, tuttavia, in linea di principio, può disporre per testamento qualora ciò non sia espressamente escluso nel provvedimento giudiziale. Se una persona, per problemi fisici, non è in grado di scrivere o firmare, può fare testamento ma soltanto nella forma del testamento pubblico.

9) Quali sono i requisiti di validità del testamento?

Ai fini della validità occorre rispettare le regole di forma previste per ogni singolo tipo di testamento.
È bene ricordare che è vietato il testamento congiuntivo (quando, in un unico atto, due o più persone dispongono in favore di un terzo) e il testamento reciproco (quando con un unico atto si facciano disposizioni reciproche o a vantaggio di un terzo).
Per questo motivo è consigliabile rivolgersi ad un notaio affinché vengano rispettati i requisiti di legge e il testamento possa avere piena validità ed efficacia.

10) Si può modificare il testamento?

Certo. Il testamento è sempre revocabile, in qualsiasi momento. È nulla ogni clausola o condizione con cui il testatore rinunci o si impegni a non modificare o a non revocare il suo testamento.

Diversi sono i modi per revocarlo:

  • con un testamento successivo (di qualunque tipo). Se si vuole revocare integralmente, è opportuno che nel testamento successivo sia inserita la frase “Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria”, per evitare dubbi interpretativi.
  • con un apposito atto notarile con cui il testatore, in presenza di due testimoni, dichiara di voler revocare la disposizione precedente.
  • se si tratta di testamento olografo, la revoca è possibile mediante la semplice distruzione volontaria del testamento da parte del testatore (ad es. strappando o bruciando il foglio). Se il testamento olografo è stato redatto su più originali, è bene ricordarsi di distruggerli tutti. Se invece il testamento olografo è conservato in deposito fiduciario presso un notaio o presso un altro soggetto, il semplice ritiro del testamento non determina la sua revoca automatica, ma è necessaria la sua distruzione.
  • revoca di diritto: si verifica in caso di esistenza o sopravvenienza di figli o discendenti del testatore, che egli non aveva o ignorava di avere nel momento in cui ha redatto il testamento.

Oltre alla revoca, è possibile l’integrazione o l’aggiunta ad un testamento precedente (il c.d. codicillo). Però deve essere fatto con le stesse forme legali di un testamento nuovo.

11) Posso disporre per testamento solo di alcuni beni specifici?

Certo, si tratta di un legato. I beni in questione, purché non intacchino la quota legittima, andranno ai soggetti indicati dal testatore. Il restante del patrimonio andrà agli eredi legittimi.

12) Cos’è un legato?

Il legato è una disposizione testamentaria con la quale chi redige il testamento attribuisce a un soggetto un bene o un diritto determinato (ad es. “Lego a Mario Bianchi la somma di € 100.000”). Il beneficiario di un legato è detto legatario.

13) Che differenza c’è fra eredità e legato?

L’eredità è una disposizione a titolo universale e può riguardare l’intero patrimonio o quote di esso (ad. es. “lascio tutti i miei beni a …”, oppure “lascio 1/3 dei miei beni a …”). L’eredità, per essere acquisita, deve essere accettata (anche in maniera tacita): può essere accettata in modo puro e semplice oppure con beneficio di inventario.

Il legato invece è una disposizione a titolo particolare (ad. es. “lascio l’immobile … a …”, “lascio il saldo del c/c ….. a ….”). Il legatario non risponde dei debiti ereditari con il proprio patrimonio e i creditori del defunto potranno far valere le proprie ragioni solo nei limiti del valore del bene oggetto del legato. Per questo motivo, il legato non necessita di essere espressamente accettato, producendo i suoi effetti immediatamente dopo la morte del testatore; il beneficiario però potrà sempre rinunciarvi.

14) Posso fare testamento anche se ho parenti?

Certo. L’importante è non pregiudicare la quota minima (c.d. quota di riserva o legittima) che per legge spetta ai parenti prossimi (i c.d. legittimari).

15) Chi sono i legittimari?

I legittimari sono quei parenti (coniuge, figli e ascendenti) a cui la legge riserva una quota di eredità (legittima).
Qualora tale quota non venisse rispettata dal testatore, per volontà espressa nel testamento o a causa di donazioni compiute in vita, i legittimari possono agire in via giudiziale per ottenere soddisfazione delle proprie ragioni.

16) Quali sono i diritti ereditari in caso di separazione o divorzio?
In caso di separazione, la regola è che il coniuge mantiene i diritti successori.

  • Eccezione: se è stata pronunciata separazione passata in giudicato con addebito al coniuge superstite, questi perde tutti i diritti successori, salvo il diritto ad un assegno vitalizio a condizione che lo stesso già godesse degli alimenti legali all’atto dell’apertura della successione. L’assegno sarà commisurato alla sostanza ereditaria, alla qualità ed al numero degli eredi legittimi ed in ogni caso non potrà superare il valore degli alimenti.
  • In caso di divorzio, il coniuge perde tutti i diritti successori. Qualora però si trovi in stato di bisogno e se gli era già stato riconosciuto il diritto all’assegno divorzile (con la sentenza di divorzio passata in giudicato), il coniuge divorziato ha diritto ad un assegno periodico. Il valore dell’assegno sarà determinato in base alle somme precedentemente godute, all’entità del bisogno, all’eventuale pensione di reversibilità, alle sostanze ereditarie, al numero e alla qualità degli eredi nonché alle loro condizioni economiche. Il diritto all’assegno si estingue qualora cessi lo stato di bisogno o in caso di nuove nozze.


17) Cos’è la quota disponibile?

È la quota di eredità di cui il testatore può liberamente disporre, dopo aver tenuto conto della legittima.
La quota disponibile varia a seconda dei legittimari viventi al momento della sua morte.
È importante precisare che la quota di legittima non va calcolata sul valore del patrimonio del defunto al momento della morte, ma sul valore risultante dalla seguente operazione:

valore del patrimonio - valore dei debiti del defunto + valore delle donazioni in vita (alla data di apertura della successione).

18) Cosa succede in assenza di testamento?

Se non viene fatto testamento, si applicano le disposizioni di legge che prevedono una ripartizione dell’eredità fra i parenti superstiti entro il 6° grado. Gli eredi e le quote variano a seconda delle persone viventi al momento dell'apertura della successione.
Se il defunto non ha parenti entro il 6° grado, tutta l’eredità verrà devoluta allo Stato.

19) Chi può essere beneficiario del testamento?

I beneficiari (eredi o legatari) di un testamento possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche, fra questi anche le organizzazioni non profit. Quindi anche la LILT può essere inserita nel testamento. L’importante è rispettare l’eventuale legittima.

20) Posso nominare la LILT erede testamentario anche se ho delle posizioni passive?

Certo! La LILT, essendo un’associazione di promozione sociale, per legge, è obbligata ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario. Questo significa che, qualora, ci siano delle posizioni passive, i patrimoni del defunto e quello della LILT non si confonderanno e la LILT risponderà solo nei limiti di quanto ereditato, senza intaccare il proprio patrimonio.
Inoltre l’accettazione con beneficio d’inventario garantisce assoluta trasparenza poiché tutti i beni del defunto verranno specificatamente individuati ed inventariati.

21) Esistono altri modi oltre al testamento?

Sì. È possibile disporre un lascito mediante altri strumenti, diversi dal testamento, quali:

  • TFR (trattamento di fine rapporto di lavoro): in caso di decesso di lavoratore subordinato, il trattamento di fine rapporto maturato dallo stesso viene per legge corrisposto al coniuge, ai figli, nonché ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado (solo se vivono a carico del lavoratore).
    In assenza di coniuge, figli, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado, il lavoratore subordinato può disporre per testamento che l’indennità di preavviso e di fine rapporto di lavoro sia devoluta in favore di persone, enti, fondazioni o associazioni (come la LILT).
    Tale indennità non rientra nell’asse ereditario e pertanto non è soggetta alle imposte di successione.

  • ASSICURAZIONE SULLA VITA: è possibile stipulare una polizza sulla vita indicando come beneficiario una persona, un ente, un’associazione (come la LILT) o una fondazione. L’identificazione o la sostituzione del beneficiario può essere indicato nella polizza stessa oppure con testamento. Alla morte dell’assicurato, la somma maturata verrà quindi destinata al beneficiario designato (possono essere indicati anche più beneficiari).
    Tale strumento ha il vantaggio che l’importo dell’assicurazione sulla vita non rientra nel patrimonio ereditario e quindi non è soggetto ai limiti della quota legittima. Pertanto, attraverso la polizza sulla vita, si possono favorire soggetti cari, senza danneggiare i legittimari.

  • TRUST: il trust è uno istituto di natura anglosassone che è stato recepito dall’ordinamento italiano mediante l’adesione alla Convenzione dell’Aja del 1.7.1985 ratificata con legge 364 del 16.10.1989, entrata in vigore il 1° gennaio 1992.
    Attraverso il trust, un soggetto può trasferire una serie di beni (mobili, immobili, mobili registrati) ad un altro soggetto il quale li amministra nell’interesse di un terzo beneficiario o per un determinato scopo, secondo determinate istruzioni ed eventualmente sotto la vigilanza di un soggetto terzo.
    La caratteristica fondamentale del trust è che i beni trasferiti e costituiti nel trust non fanno parte del patrimonio personale ma costituiscono un patrimonio separato non aggredibile dai creditori personali di chi dispone il trust.
    Tale strumento è molto duttile e può essere utilizzato per perseguire svariate finalità.
    Fra queste, è possibile utilizzare il trust per beneficiare una persona fisica o giuridica e quindi anche un ente, un’associazione come la LILT o una fondazione.

  • FRUTTI CIVILI: i frutti civili normalmente consistono in una somma di denaro spettante a un soggetto quale corrispettivo del godimento di un bene concesso ad altri. Sono esempi di frutti civili gli interessi dei capitali, i dividendi azionari, le rendite vitalizie, il corrispettivo delle locazioni.
    È possibile quindi sostenere la LILT indicandola come beneficiaria di canoni di locazione di immobili, di rendite, degli utili di quote sociali, ecc.


22) Che garanzie mi offre la LILT rispetto alle mie volontà e alla riservatezza?

Questo è l’impegno della LILTnei confronti di chi decide di fare un lascito:

- La LILT lascia ampia libertà di scelta sul tipo di lascito e sul suo contenuto e non farà pressioni affinché vengano fatte disposizioni a suo favore.
- La LILT è a disposizione per dare informazioni, senza che ciò comporti nessun tipo di obbligo da parte del richiedente e, in seguito a ciò, non vi arriveranno comunicazioni, senza il vostro preventivo consenso.
- La LILT si impegna a rispettare appieno le volontà del testatore (che sono revocabili e/o modificabili in qualunque momento).
- La LILT non vi obbliga a mandare una copia del testamento.
- La LILT non vi contatterà per indagare sulle vostre volontà.
- La LILT garantirà la massima segretezza e tutela della privacy.





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Via Turati, 67 - 40134 Bologna • Tel. 051 4399148 • email: segreteria@legatumoribologna.it | CF: 92049200378
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