Altre forme di sostegno

È possibile disporre un lascito mediante altri strumenti, diversi dal testamento, quali:

  • TFR (trattamento di fine rapporto di lavoro): in caso di decesso di lavoratore subordinato, il trattamento di fine rapporto maturato dallo stesso viene per legge corrisposto al coniuge, ai figli, nonché ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado (solo se vivono a carico del lavoratore).

    In assenza di coniuge, figli, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado, il lavoratore subordinato può disporre per testamento che l’indennità di preavviso e di fine rapporto di lavoro sia devoluta in favore di persone, enti, fondazioni o associazioni (come la LILT).

    Tale indennità non rientra nell’asse ereditario e pertanto non è soggetta alle imposte di successione.

  • ASSICURAZIONE SULLA VITA: è possibile stipulare una polizza sulla vita indicando come beneficiario una persona, un ente, un’associazione (come la LILT) o una fondazione. L’identificazione o la sostituzione del beneficiario può essere indicata nella polizza stessa oppure con testamento. Alla morte dell’assicurato, la somma maturata verrà quindi destinata al beneficiario designato (possono essere indicati anche più beneficiari).

    Tale strumento ha il vantaggio che l’importo dell’assicurazione sulla vita non rientra nel patrimonio ereditario e quindi non è soggetto ai limiti della quota legittima. Pertanto, attraverso la polizza sulla vita, si possono favorire soggetti cari, senza danneggiare i legittimari.

  • TRUST: il trust è uno istituto di natura anglosassone che è stato recepito dall’ordinamento italiano mediante l’adesione alla Convenzione dell’Aja del 1.7.1985 ratificata con legge 364 del 16.10.1989, entrata in vigore il 1° gennaio 1992.

    Attraverso il trust, un soggetto può trasferire una serie di beni (mobili, immobili, mobili registrati) ad un altro soggetto il quale li amministra nell’interesse di un terzo beneficiario o per un determinato scopo, secondo determinate istruzioni ed eventualmente sotto la vigilanza di un soggetto terzo.

    La caratteristica fondamentale del trust è che i beni trasferiti e costituiti nel trust non fanno parte del patrimonio personale ma costituiscono un patrimonio separato non aggredibile dai creditori personali di chi dispone il trust.

    Tale strumento è molto duttile e può essere utilizzato per perseguire svariate finalità.
    Fra queste, è possibile utilizzare il trust per beneficiare una persona fisica o giuridica e quindi anche un ente, un’associazione come la LILT o una fondazione.

  • FRUTTI CIVILI: i frutti civili normalmente consistono in una somma di denaro spettante a un soggetto quale corrispettivo del godimento di un bene concesso ad altri. Sono esempi di frutti civili gli interessi dei capitali, i dividendi azionari, le rendite vitalizie, il corrispettivo delle locazioni.

    È possibile quindi sostenere la LILT indicandola come beneficiaria di canoni di locazione di immobili, di rendite, degli utili di quote sociali, ecc.
    È altresì possibile destinare alla LILT i proventi derivanti dallo sfruttamento economico del diritto d’autore (ad es. i ricavi della pubblicazione di un libro o di altra opera dell’ingegno).

LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - Associazione Metropolitana LILT di Bologna
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